Con l'approvazione del ddl 1441-quater viene stabilito all'art.37 (emendato):
che nella formazione delle graduatorie, a parità di punteggio, “costituisce titolo preferenziale la residenza nelle regioni per i posti ivi banditi”
e che i bandi stabiliscano che nella formazione delle graduatorie non si tenga conto del punteggio del titolo di studio.
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