aggiungo che mio figlio ha sei mesi e che quindi non è ancora sul mio 730 (però sarà comunque a carico mio)
ciao a tutti, ho un quesito da porvi:
sono prima pari merito con altre due persone in una graduatoria di un concorso pubblico per soli esami per un impiego comunale.
l'unico posto messo a bando è stato assegnato alla ragazza con minore età tra i tre primi parimerito. la priorità della minore età in caso di parità di punteggio era scritta nel bando.
mi sono un po' documentata ed ho trovato questo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. 487
Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi
al comma 5 recita:
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla maggiore età17.
avendo io un figlio a carico non ho diritto io al posto messo a bando?
vi ringrazio anticipatamente
giorgia
aggiungo che mio figlio ha sei mesi e che quindi non è ancora sul mio 730 (però sarà comunque a carico mio)
Il dpr che citi ha valenza generale salvo diversa disposizione regolamentare che ogni ente può darsi (nel rispetto comunque dei principi generali). Ti conviene leggere con attenzione il bando (in cui sono riportate le precedenze) ovvero il regolamento dell'ente (che è sempre richiamato dal bando per tutto quanto non presente).
Il bando, come legge speciale, prevale sul regolamento e va comunque applicato.
Ovvero, anche se è difforme dalle disposizioni regolamentari, prevale, salvo che non vi sia violazione di legge (secondo me non è questo il caso, ma prendi questa affermazione con denenficio di inventario)
È principio del tutto consolidato e assolutamente prevalente in giurisprudenza quello per cui il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla Commissione, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (C.S., sez. IV, 14.5.2007, n. 2423; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, 21.10.2005, n. 1854; C.S., sez. IV, 29.11.2002, n. 6530; TAR Campania, NA, sez. V, 28.9.2002, n. 5874).
Le regole cristallizzate nella "lex specialis" costituita dal bando di concorso vincolano rigidamente anche l'operato dell'amministrazione, nel senso che, essendo essa autolimitatasi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione e nella loro attuazione (TAR Lazio, Roma, sez. II, 2.5.2005, n. 3225; TAR Lazio, Roma, sez. III, 8.1.2005, n. 102).
Aggiunge la giurisprudenza che l'Amministrazione deve pedissequamente applicare le disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela che incidono a monte sulla stessa "lex specialis" della procedura (TAR Campania, NA, sez. V, 21.1.2004, n. 230; TAR Basilicata, 20.7.1999, n. 272; TAR Calabria, Catanzaro, 10.5.1999, n. 657).
Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo
Sentenza 21 maggio 2008, n. 509