Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (Sentenza, Sez. VI, 13/01/2011, n. 177) ha chiarito la questione.
Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’illegittimità delle clausole di bando può essere fatta valere soltanto all'esito delle prove concorsuali. Fanno eccezione le clausole che impediscono la partecipazione al concorso come ad es. titoli di studio,requisiti fisici. Queste clausole hanno l'onere dell'impugnazione immediata.